Ordinanza n. 479 del 1992

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ORDINANZA N. 479

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, sesto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 427 (Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato) e della legge 24 maggio 1989, n. 193 (Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n.17), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Michele Vitale contro il Ministero del tesoro, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.27, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

RITENUTO che con ordinanza in data 22 febbraio 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 giugno 1992) il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 8, sesto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 427 (Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato), nella parte in cui non dispone che i benefici ivi contemplati abbiano decorrenza, ai fini giuridici, dal 1 luglio 1972, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, e comunque dalla data del decreto di nomina, se successiva, e conseguentemente nella parte in cui esclude dai benefici medesimi i dipendenti della Ragioneria generale dello Stato che, in possesso degli ulteriori requisiti, siano già transitati nella carriera direttiva alla data di entrata in vigore della legge impugnata; b) della legge 24 maggio 1989, n. 193 (Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 14- bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17), nel suo complesso e specificamente nella parte in cui, nel porre norme interpretative (e/o integrative) dell'art. 4, comma 14-bis, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, non ha provveduto nel medesimo senso ad interpretare ed integrare l'art. 8, sesto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 427, in favore dei dipendenti della Ragioneria generale dello Stato, secondo quanto indicato sub a);

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

che l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto il rinvio delle questioni al giudice remittente per il riesame della rilevanza, osservando che successivamente alla emanazione dell'ordinanza è stata pubblicata la legge 4 agosto 1990, n. 238, che ha interpretato e integrato, in senso favorevole al ricorrente nel giudizio a quo, l'art. 8, sesto comma, della legge impugnata;

CONSIDERATO che in effetti il primo comma dell'art. 1 della legge 4 agosto 1990, n. 238, dispone che i benefici di cui all'art. 8, sesto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 427, abbiano decorrenza agli effetti giuridici dal 1 luglio 1972;

che il quarto comma dello stesso articolo conseguentemente dà facoltà agli impiegati della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato che siano transitati, quali vincitori di concorso, nei ruoli della carriera direttiva del Tesoro, di presentare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge istanza per fruire dei benefici contemplati dalla norma;

che le nuove disposizioni, entrate in vigore successivamente alla emanazione della ordinanza di rimessione, afferiscono direttamente alla materia del giudizio, di modo che il giudice a quo deve ex-novo pronunciarsi sulla rilevanza delle questioni sollevate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/12/92.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Gabriele PESCATORE, Redattore

Depositata in cancelleria il 22/12/92.